I. Disposizioni generali
1. Ordine e conferma d’ordine
(1) Per tutti gli ordini della Radium Lampenwerk GmbH (di seguito “Radium”) si applicano esclusivamente le presenti condizioni di acquisto e di ordine, salvo esistenza di un contratto scritto prevalente. Condizioni generali divergenti del fornitore vincolano Radium solo nella misura in cui coincidano con le condizioni di Radium o con il contratto applicabile, oppure siano state espressamente accettate per iscritto da Radium.
(2) Le presenti condizioni si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile tedesco (§ 14 BGB).
(3) L’accettazione dell’ordine deve essere confermata per iscritto dal fornitore senza indugio, e comunque entro 14 giorni dal ricevimento dell’ordine Radium. Decorso tale termine, Radium non è più vincolata all’ordine.
(4) Eventuali divergenze tra conferma d’ordine e ordine vincolano Radium solo previa accettazione scritta. La ricezione di merci o servizi o il pagamento non costituiscono accettazione.
(5) Tutti gli accordi stipulati tra Radium e il fornitore alla conclusione del contratto sono integralmente formalizzati per iscritto. Accordi verbali accessori non hanno validità.
2. Prezzi
(1) I prezzi indicati da Radium e confermati dal fornitore sono prezzi fissi. I costi di imballaggio sono inclusi, salvo diverso accordo scritto.
(2) Variazioni di prezzo dovute a modifiche esecutive devono essere comunicate immediatamente e richiedono approvazione scritta di Radium prima della consegna o prestazione.
3. Pagamento
(1) Il pagamento avviene entro 30 giorni netti dal ricevimento della fattura corredata dal numero d’ordine Radium e dalla completa consegna o prestazione.
(2) Il pagamento non costituisce riconoscimento di corretta esecuzione contrattuale.
(3) Radium effettua pagamenti esclusivamente al fornitore. La cessione dei crediti richiede consenso scritto di Radium.
(4) Radium non è tenuta al pagamento né all’adempimento contrattuale qualora normative su commercio estero, embarghi o sanzioni siano di ostacolo.
4. Ritardi di consegna o prestazione
Eventuali ritardi devono essere comunicati immediatamente. Restano salvi tutti i diritti legali di Radium in caso di mora.
5. Riservatezza e protezione dei dati
(1) Tutti i dati commerciali e tecnici forniti da Radium sono riservati e non possono essere divulgati senza consenso scritto.
(2) SIl fornitore garantisce il rispetto del GDPR e delle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.
6. Pubblicità
È vietato fare riferimento ai rapporti commerciali con Radium a fini pubblicitari senza consenso scritto.
7. Compliance
(1) Il fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni legali applicabili, in particolare in materia di concorrenza, anticorruzione, diritti umani e divieto di lavoro minorile secondo ILO.
(2) Radium può recedere dal contratto in caso di violazione di tali obblighi.
8. Legge applicabile, luogo di adempimento, foro competente
(1) Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della CISG.
(2) Luogo di adempimento è il luogo indicato da Radium.
(3) Foro esclusivo è Wipperfürth, salvo facoltà di Radium di adire il foro generale del fornitore.
9. Invalidità parziale
L’eventuale invalidità di singole disposizioni non pregiudica la validità delle restanti.
II. Disposizioni speciali per contratti di fornitura di beni
1. Consegna e spedizione
(1) Nel caso di trasporto aereo e marittimo, la consegna e la spedizione saranno "FOB al punto di carico (aeroporto) specificato da Radium", altrimenti "FCA dallo stabilimento del Fornitore" (in conformità con gli INCOTERMS® 2010), salvo diverso accordo scritto.
(2) Il rispetto delle date di consegna è subordinato all'arrivo della merce al punto di ricezione entro la data di consegna concordata.
(3) Le consegne anticipate o in ritardo richiedono il previo consenso scritto di Radium. Eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del Fornitore.
(4) Se il prezzo è concordato come franco fabbrica o franco magazzino del cliente, o se Radium è il pagatore del trasporto, le spedizioni devono essere effettuate al minor costo possibile. Se Radium ha espressamente specificato una modalità di trasporto, un vettore e/o un percorso di spedizione particolari, il contraente è responsabile di garantire che il trasporto prescritto comporti i costi più bassi possibili.
(5) Se Radium è il pagatore del trasporto, allo spedizioniere deve essere vietato stipulare un'assicurazione merci ai sensi dell'articolo 21.2 delle Condizioni Generali di Contratto per gli Spedizionieri Tedeschi (ADSp 2017).
(6) I pacchi e la corrispondenza devono essere spediti gratuitamente. Se il prezzo è franco fabbrica, le spese di spedizione pagate devono essere addebitate alla merce.
2. Garanzia per vizi
(1) L'appaltatore è tenuto a fornire una garanzia per le proprie forniture e prestazioni in conformità alle normative vigenti. Il periodo di garanzia per vizi materiali o legali dei beni è di 36 mesi dalla consegna. Per gli articoli che, secondo il loro normale utilizzo, sono stati incorporati in un edificio e ne hanno causato il difetto, il periodo di garanzia è di cinque anni dalla consegna.
(2) I difetti che comportano il rifiuto dell'accettazione, così come tutti i difetti identificati al momento del trasferimento del rischio o che si verificano durante il periodo di garanzia, devono essere riparati dall'appaltatore a discrezione e a spese di Radium, oppure quest'ultimo deve fornire o eseguire un prodotto o un servizio nuovo e privo di difetti.
(3) Se l'appaltatore non riesce a porre rimedio ai difetti, a fornire una sostituzione o a eseguire il servizio entro un periodo ragionevole stabilito da Radium, Radium ha il diritto di,
- recedere dal contratto, in tutto o in parte,
- richiedere una riduzione del prezzo,
- obbligare l'appaltatore a eseguire o a organizzare la riparazione o la sostituzione a proprie spese; e/o,
- Richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
Lo stesso vale se l'appaltatore dichiara di non essere in grado di porre rimedio ai difetti, di fornire beni o servizi sostitutivi entro un termine ragionevole. Non è necessario stabilire preventivamente un periodo di grazia per esercitare i suddetti diritti se l'appaltatore si rifiuta di adempiere, se l'adempimento successivo è irragionevole per Radium, o se sussistono circostanze particolari che, dopo aver valutato gli interessi di entrambe le parti, giustificano l'immediato esercizio dei suddetti diritti.
(4) I reclami relativi a difetti sono tempestivi se, per quanto riguarda i difetti riconoscibili a seguito di una normale e corretta ispezione commerciale, vengono sollevati entro due settimane dalla consegna o dall'esecuzione del servizio, e nel caso di difetti che si manifestano successivamente, entro due settimane dalla loro scoperta.
(5) Le ulteriori rivendicazioni legali restano invariate.
(6) L'appaltatore si assume i costi e il rischio relativi alla restituzione della merce difettosa.
(7) L'appaltatore è tenuto a indennizzare Radium da eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi derivanti da lesioni personali o danni materiali causati da un difetto del prodotto originatosi nella sua sfera di controllo e organizzazione, per il quale è responsabile nei confronti di terzi. In tale contesto, l'appaltatore è altresì tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute a seguito o in relazione a un richiamo di prodotto avviato da Radium. Radium informerà l'appaltatore del contenuto e della portata delle misure di richiamo, nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole, e gli offrirà l'opportunità di presentare osservazioni.
3. Controllo export e sicurezza della catena di fornitura
(1) Il fornitore deve rispettare tutte le norme nazionali e internazionali in materia di export e sicurezza della supply chain.
(2) L'appaltatore dovrà fornire a Radium, il prima possibile e comunque non oltre due settimane prima della data di consegna, tutte le informazioni e i dati necessari a Radium per conformarsi alle normative doganali e commerciali applicabili in materia di importazione ed esportazione, nonché di riesportazione in caso di rivendita dei beni e dei servizi, e dovrà aggiornare tali informazioni in caso di modifiche. Ciò include, in particolare, le seguenti informazioni per ogni singolo articolo/servizio:g:
- Tutti i numeri di lista di controllo delle esportazioni applicabili e, se applicabile, il numero di classificazione per il controllo delle esportazioni secondo la lista di controllo del commercio degli Stati Uniti (ECCN),
- Il codice statistico della merce secondo l'attuale classificazione delle merci delle statistiche del commercio estero e il codice HS (Sistema Armonizzato),
- Il paese di origine (origine non preferenziale) e
- Se richiesto da Radium: dichiarazioni del fornitore di origine preferenziale (per i fornitori europei) o certificati di preferenza (per i fornitori extraeuropei).
(3) Qualora l'appaltatore violi le normative nazionali e/o internazionali in materia di esportazione, dogane o commercio estero, o l'obbligo di informazione di cui al paragrafo precedente, l'appaltatore si impegna a indennizzare Radium per tutte le spese, i danni e le pretese derivanti da tale violazione, a meno che l'appaltatore non sia responsabile della violazione stessa. Ciò non comporta un'inversione dell'onere della prova.
(4) L'appaltatore dovrà attuare le necessarie istruzioni e misure organizzative, in particolare nei settori della sicurezza fisica, dei partner commerciali, del personale e delle informazioni, dell'imballaggio e del trasporto, per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento in conformità con i requisiti delle pertinenti iniziative riconosciute a livello internazionale basate sul quadro di norme SAFE dell'OMD (ad esempio, AEO, C-TPAT). L'appaltatore dovrà proteggere le proprie consegne e i servizi a Radium o a terzi designati da Radium da accessi non autorizzati e manomissioni. L'appaltatore dovrà impiegare solo personale affidabile per tali consegne e servizi e dovrà richiedere a tutti i subappaltatori di attuare misure analoghe.
4. Sicurezza dei prodotti, normative in materia di sostanze chimiche e protezione ambientale, prevenzione degli incidenti, conformità al regolamento REACH.
(1) L'appaltatore si impegna a garantire che i beni e i servizi forniti, nonché i processi di produzione dei prodotti forniti, siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili, in particolare alla Legge sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) e alla Legge sui prodotti chimici (ChemG), nonché ad altre leggi e regolamenti applicabili in materia di sicurezza dei prodotti e di sostanze chimiche, e ad altri standard, prassi e processi riconosciuti e pertinenti. Inoltre, devono essere rispettate le normative in materia di protezione ambientale e le normative di eventuali associazioni internazionali menzionate nell'ordine.
(2) L'equipaggiamento di protezione richiesto deve essere fornito ed è incluso nel prezzo. L'appaltatore deve rispettare le normative che regolano il trasporto di merci pericolose. Se l'ordine specifica il trasporto successivo via mare, aria o terra, l'appaltatore deve altresì rispettare tutte le normative relative a tali modalità di trasporto in materia di imballaggio, etichettatura, marcatura e documentazione.
(3) Se Radium ordina sostanze o preparati per i quali esiste una scheda di dati di sicurezza, il fornitore è tenuto a fornirla gratuitamente nel formato richiesto dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Una copia deve essere inviata all'ufficio acquisti di Radium.
(4) L'appaltatore deve notificare immediatamente a Radium qualsiasi prodotto fabbricato dall'appaltatore che contenga più dello 0,1% in peso per prodotto di una sostanza presente nell'elenco "candidate list" attualmente in vigore (sostanze estremamente preoccupanti (di seguito "SVHC")) ai sensi dell'articolo 59, paragrafi 1 e 10, del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. La notifica deve essere inviata tramite e-mail all'indirizzo reach@radium.de e deve contenere le seguenti informazioni dettagliate:
- Identificazione (azienda e indirizzo) del fornitore (appaltatore),
- Identificazione del prodotto (nome del prodotto e numero di identificazione del prodotto radio) e
- Nome e contenuto (percentuale in massa) della sostanza SVHC nel prodotto.
Se i prodotti consegnati non contengono sostanze SVHC, non è richiesta alcuna notifica. Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.radium.de/reach.
5. RoHS e RAEE
L'appaltatore deve conformarsi a tutti i requisiti derivanti dalla Direttiva RoHS 2011/65/UE e dalla Direttiva RAEE 2012/19/UE, nonché alle conseguenti leggi nazionali di attuazione.
6. Disegni, campioni e attrezzature
Disegni, modelli, campioni o strumenti forniti all'appaltatore da Radium rimangono di proprietà di Radium e devono essere restituiti su richiesta in qualsiasi momento, e comunque al termine dell'ordine. Devono essere contrassegnati come proprietà di Radium e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'ordine da parte di Radium. L'appaltatore è tenuto a mantenerli riservati; non possono essere riprodotti. La loro perdita deve essere segnalata immediatamente a Radium. Radium si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.
7. Disposizione
(1) Tutti i materiali forniti da Radium rimangono di proprietà di Radium, fermo restando che Radium è considerata il produttore e conserva o acquisisce direttamente la proprietà degli articoli prodotti mediante la lavorazione di tali materiali. I materiali e gli articoli devono essere conservati con un'etichettatura specifica per Radium e, in particolare, assicurati contro danni da incendio e furto.
(2) I pallet e le altre attrezzature di trasporto fornite da Radium rimangono di proprietà di Radium e devono essere restituiti a Radium. Radium si riserva il diritto di richiedere un risarcimento danni qualora tali articoli non vengano restituiti.
8. Diritti di proprietà intellettuale
(1) L'appaltatore concede a Radium una licenza semplice, irrevocabile e valida in tutto il mondo sui propri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di possesso, distribuzione e utilizzo dei beni consegnati e dei prodotti da essi derivati.
(2) L'appaltatore si impegna a consegnare i beni liberi da qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o altro diritto di terzi. Qualora i beni consegnati e/o il loro utilizzo violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi, l'appaltatore si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere diritti di utilizzo illimitati per il radio.
(3) L'Appaltatore è tenuto a indennizzare Radium da qualsiasi pretesa avanzata da terzi nei confronti di Radium a causa della violazione dei diritti menzionati al paragrafo 2 e a rimborsare a Radium tutte le spese ragionevoli sostenute in relazione a tali pretese. Radium non riconoscerà alcuna pretesa né stipulerà alcun accordo transattivo senza il consenso dell'Appaltatore, a meno che tale consenso non venga arbitrariamente negato.
(4) Qualora l'Appaltatore ritenga ingiustificata la pretesa di terzi, su richiesta di Radium, si impegna a difendersi a proprie spese da tali pretese. Qualora l'Appaltatore si impegni a difendere Radium dalle pretese avanzate, dovrà in ogni momento tutelare gli interessi commerciali di Radium e tenerla informata di tutti gli sviluppi rilevanti. L'Appaltatore non è autorizzato a concludere un accordo transattivo che pregiudichi i diritti e gli interessi di Radium senza il consenso scritto esplicito di quest'ultima, che Radium non negherà arbitrariamente.
(5) Gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applicano all'appaltatore se questi dimostra di non essere responsabile della violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
(6) Restano impregiudicate le ulteriori pretese legali derivanti da vizi di proprietà dei beni consegnati a Radium.
III. Disposizioni speciali per servizi e prestazioni d’opera
1. Erogazione dei servizi e obbligo di fornire informazioni
(1) L'appaltatore si impegna ad assumere personale adeguatamente qualificato per l'esecuzione dei servizi e dei lavori dovuti. L'appaltatore si impegna inoltre a garantire l'ottenimento di tutti i permessi di lavoro necessari.
(2) I servizi devono essere forniti in conformità con lo stato dell'arte attuale.
(3) L'appaltatore è libero di organizzare i propri orari di lavoro come meglio crede.
(4) L'appaltatore informerà Radium sullo stato di avanzamento dei lavori eseguiti per conto di Radium.
2. Subappaltatori
Il ricorso a subappaltatori richiede il consenso scritto di Radium.
3. Modifiche delle prestazioni
RRadium può richiedere modifiche dell’ambito delle prestazioni; eventuali maggiori costi devono essere concordati. Se la modifica comporta costi aggiuntivi, l'appaltatore deve informare Radium per iscritto immediatamente e prima di eseguire l'ordine modificato, in conformità con la sezione I 2, paragrafo 2.
4. Collaudo
(1) Qualora la fornitura di informazioni e/o documenti sia necessaria per l'esecuzione dei servizi, Radium li fornirà all'appaltatore con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'esecuzione dei servizi.
(2) Qualora i servizi debbano essere eseguiti presso la sede o il terreno di Radium, quest'ultima garantirà all'appaltatore l'accesso necessario.
5. Accettazione dei servizi lavorativi
(1) Il lavoro eseguito sarà sottoposto a un collaudo di accettazione dopo essere stato consegnato dall'appaltatore. Radium dichiarerà l'accettazione del lavoro al termine del collaudo, a condizione che il lavoro sia privo di difetti.
(2) Qualora si riscontrasse che i servizi del Fornitore siano difettosi, quest'ultimo dovrà, entro un termine ragionevole e a proprie spese, porvi rimedio o, a discrezione di Radium, rieseguire i servizi senza difetti. Se, nonostante un congruo periodo di grazia, il Fornitore non provvede a porre rimedio ai difetti o a rieseguire i servizi senza difetti, Radium potrà recedere dal contratto, ridurre di conseguenza il compenso, oppure porre rimedio al difetto o farlo porre rimedio a spese del Fornitore e richiedere il risarcimento dei danni. Non è necessario stabilire preventivamente un periodo di grazia per esercitare i suddetti diritti qualora il Fornitore si rifiuti di eseguire la prestazione, qualora l'esecuzione successiva risulti irragionevole per Radium, o qualora sussistano circostanze particolari che, dopo aver valutato gli interessi di entrambe le parti, giustifichino l'immediato esercizio dei suddetti diritti.
6. Diritto ai risultati
(1) I risultati dei servizi (di seguito denominati "Risultati") diventano di proprietà di Radium al momento della loro creazione, nel rispettivo stato elaborato. Il Fornitore custodirà i Risultati in custodia per conto di Radium fino alla loro consegna. Nel caso in cui, per ragioni legali, Radium non diventi l'unico titolare di tutti i diritti sui Risultati come descritto nella prima frase, Radium avrà il diritto esclusivo, trasferibile, sublicenziabile, mondiale e illimitato, sia in termini di contenuto che di tempo, di utilizzare, riprodurre, modificare e rendere pubblicamente disponibili, pubblicare o sfruttare i Risultati, in tutto o in parte, in tutte le forme conosciute e ignote, dal momento della loro creazione, direttamente o tramite terzi, in qualsiasi modo.
(2) Qualora vengano generati risultati tutelabili da diritti di proprietà industriale, il Fornitore è tenuto a notificarlo immediatamente per iscritto a Radium. In tal caso, Radium ha il diritto, a sua esclusiva discrezione e in proprio nome, di richiedere, mantenere o persino rinunciare a tali diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi paese. Ove necessario, il Fornitore fornirà a Radium un supporto completo nella procedura di richiesta, in particolare fornendo tempestivamente le informazioni necessarie, rilasciando tutte le dichiarazioni richieste e adottando tutte le misure necessarie. Il Fornitore si asterrà da qualsiasi azione che possa ostacolare la richiesta e l'effettivo sfruttamento di tali diritti da parte di Radium. In particolare, al Fornitore è vietato effettuare tale registrazione in proprio nome o in nome di terzi, o assistere direttamente o indirettamente terzi in tale processo. I diritti di proprietà intellettuale derivanti da tali richieste appartengono a Radium. Le disposizioni della legge tedesca sulle invenzioni dei dipendenti (Arbeitnehmerfindungsgesetz) si applicano alle invenzioni e ai miglioramenti tecnici.
(3) Salvo diverso accordo scritto caso per caso, l'appaltatore rinuncia al diritto di essere indicato come autore dei risultati conseguiti.
(4) L'appaltatore si impegna a garantire, ad esempio tramite appositi accordi con le persone coinvolte nella creazione dei risultati, che qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dalla fornitura dei servizi venga trasferito a Radium senza costi aggiuntivi.
(5) L'Appaltatore si impegna contrattualmente a garantire, nei rapporti con i propri dipendenti, collaboratori o terze parti (nella misura in cui si avvalga di loro per l'esecuzione dei servizi ai sensi della Sezione III.2), che i diritti di cui alla Sezione III.6, paragrafi 1 e 2, appartengano esclusivamente e a tempo indeterminato a Radium e non siano pregiudicati dalla risoluzione dei contratti tra l'Appaltatore e le terze parti. In caso contrario, l'Appaltatore dovrà rimborsare a Radium tutti i danni e le spese derivanti, comprese le spese di una ragionevole difesa legale, e tenere indenne Radium da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo, a meno che l'Appaltatore non sia responsabile dei danni o delle spese sostenute. Ciò non comporta un'inversione dell'onere della prova.
(6) I suddetti diritti concessi sono coperti dalla remunerazione concordata contrattualmente.
7. Responsabilità
In caso di violazione del contratto di qualsiasi natura, l'appaltatore sarà pienamente responsabile in conformità alle normative di legge.
8. Servizi di costruzione
Per i servizi di costruzione e i servizi ausiliari di costruzione, in sostituzione delle presenti condizioni di acquisto e contrattuali si applicano le Procedure tedesche per i contratti di costruzione (VOB), parti B e C.
Versione: agosto 2021