1.1. Il destinatario, in caso di trasferimento a terzi delle merci fornite da Radium (incluse hardware e/o software e/o tecnologia nonché la relativa documentazione, indipendentemente dalla modalità di messa a disposizione) o delle prestazioni d’opera e dei servizi forniti da Radium (inclusa qualsiasi forma di assistenza tecnica), è tenuto a rispettare le disposizioni applicabili del diritto nazionale e internazionale in materia di controllo delle (ri)esportazioni. In ogni caso, nel trasferimento di tali merci, opere o servizi a terzi, devono essere osservate le norme di controllo delle (ri)esportazioni della Repubblica Federale di Germania, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America.

1.2. Prima di trasferire a terzi le merci fornite da Radium o le prestazioni d’opera e i servizi da essa resi, il destinatario verificherà in particolare e garantirà, mediante misure adeguate, che:

  • tale trasferimento a terzi, la mediazione di contratti relativi a tali merci, opere o servizi o la messa a disposizione di altre risorse economiche connesse a tali merci, opere o servizi non violi alcun embargo dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America e/o delle Nazioni Unite, tenendo conto di eventuali restrizioni alle operazioni interne e di eventuali divieti di elusione;
  • tali merci, opere o servizi non siano destinati a un uso vietato o soggetto ad autorizzazione in ambito militare, nucleare o di tecnologia delle armi, salvo che siano state previamente ottenute le autorizzazioni eventualmente necessarie;
  • siano rispettate tutte le disposizioni delle liste di sanzioni pertinenti dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America relative ai rapporti commerciali con le imprese, le persone o le organizzazioni ivi elencate.

1.3. Qualora ciò sia necessario per l’esecuzione di verifiche di controllo delle esportazioni da parte delle autorità competenti o da parte di Radium, il destinatario fornirà senza indugio a Radium, su richiesta, tutte le informazioni relative al destinatario finale, alla destinazione finale e allo scopo di utilizzo delle merci fornite da Radium o delle prestazioni d’opera e dei servizi da essa resi, nonché alle eventuali restrizioni di controllo delle esportazioni applicabili.

1.4. Il destinatario manleva integralmente Radium da tutte le pretese avanzate da autorità o altri terzi nei confronti di Radium a causa della violazione, da parte del destinatario, degli obblighi di controllo delle esportazioni di cui sopra, e si impegna a risarcire tutti i danni e le spese sostenuti da Radium in tale contesto.