Condizioni generali di fornitura della Radium Lampenwerk GmbH per clienti professionali
Nota: traduzione italiana a fini informativi. In caso di divergenze, prevale la versione in lingua tedesca.
1. Disposizioni generali
1.1 Le presenti Condizioni generali di fornitura della Radium Lampenwerk GmbH ("CGF") si applicano alla vendita e alla fornitura di merci da parte della Radium Lampenwerk GmbH, Dr.-Eugen-Kersting-Straße 6, 51688 Wipperfürth ("Radium") all’acquirente.
1.2 Le presenti CGF si applicano in via esclusiva. Condizioni divergenti o integrative dell’acquirente o di terzi non trovano applicazione, salvo espressa accettazione scritta da parte di Radium. Ciò vale anche qualora Radium non si opponga separatamente all’applicazione di tali condizioni divergenti o integrative nel singolo caso oppure esegua la fornitura all’acquirente senza riserve pur conoscendo tali condizioni. Tutti gli accordi verbali tra l’acquirente e Radium e/o le dichiarazioni verbali di Radium antecedenti alla conclusione del contratto di vendita sono integralmente sostituiti dalle presenti CGF. Eventuali accordi individuali stipulati per iscritto con l’acquirente prevalgono in ogni caso sulle presenti CGF.
1.3 Le presenti CGF si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile tedesco (BGB), persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico.
2. Conclusione del contratto
2.1 Salvo diverso accordo scritto, le offerte di Radium sono senza impegno e non vincolanti.
2.2 Il contratto di compravendita è valido solo previa accettazione scritta da parte di Radium mediante conferma d’ordine. Salvo diverso accordo scritto, Radium può accettare gli ordini dell’acquirente entro 14 giorni di calendario dal loro ricevimento. Salvo diverso accordo scritto, per il rapporto giuridico tra Radium e l’acquirente fanno fede esclusivamente la conferma d’ordine scritta di Radium e le presenti CGF.
3. Consegna, mora nella consegna/accettazione, forza maggiore
3.1 Salvo diverso accordo scritto, la consegna avviene FCA Radium, Wipperfürth, secondo gli Incoterms® 2020.
3.2 Radium è autorizzata a effettuare consegne parziali in misura ragionevole.
3.3 I termini e le date di consegna indicati da Radium sono sempre solo approssimativi, salvo che un termine o una data fissi siano stati espressamente garantiti per iscritto da Radium o concordati tra le parti. Non ne deriva alcuna inversione dell’onere della prova.
3.4 L’insorgere della mora nella consegna da parte di Radium è disciplinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è necessaria una diffida dell’acquirente.
3.5 Qualora l’acquirente sia in mora nell’accettazione, ometta un atto di cooperazione o la consegna subisca ritardi per altri motivi imputabili all’acquirente, Radium ha il diritto di richiedere una corrispondente proroga del termine di consegna o lo slittamento della data di consegna e/o di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti, inclusi maggiori oneri (ad es. costi di magazzinaggio). Restano salvi ulteriori pretese e diritti.
3.6 Ritardi o limitazioni della consegna che si verifichino senza colpa di Radium o per forza maggiore o altri eventi, al momento della conclusione del contratto imprevedibili e non imputabili a nessuna delle parti, e che si verifichino al di fuori della sfera di influenza delle parti (ad es. guerra, sciopero, serrata legittima o interruzioni operative), comportano una proroga adeguata del termine di consegna per la durata dell’impedimento. Se l’impedimento dura più di tre mesi, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto di compravendita. In tal caso Radium rimborserà immediatamente all’acquirente eventuali controprestazioni già ricevute.
4. Prezzi
4.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi si intendono netti nella valuta concordata (esclusi imposte e oneri) entro il termine di pagamento concordato e con consegna ai sensi del punto 3.1. Qualora sia dovuta l’IVA, i prezzi indicati da Radium si intendono maggiorati dell’IVA nella misura legale vigente.
4.2 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi includono l’imballaggio standard Radium.
4.3 Se le quantità ordinate differiscono dalle unità standard di spedizione Radium in vigore, Radium addebita un supplemento di € 25,00 per ogni posizione con confezione aperta.
4.4 Per ogni ordine con valore netto dell’ordine inferiore a € 250,00 per destinatario, viene addebitata una commissione di gestione di € 25,00. Il valore netto dell’ordine è calcolato escludendo tutte le imposte e gli oneri addebitati
5. Condizioni di pagamento
5.1 Salvo diverso accordo scritto, i crediti di Radium per forniture di merci eseguite e ricevute dall’acquirente sono esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza sconto né altre detrazioni, presso il luogo di pagamento indicato da Radium. Fa fede, ai fini della tempestività del pagamento, l’accredito presso Radium. Salvo diverso accordo scritto, l’apertura di un credito documentario non costituisce pagamento.
5.2 I pagamenti in entrata dell’acquirente sono imputati ai sensi dell’art. 366, comma 2, BGB.
5.3 In caso di mora, vengono addebitati interessi di mora nella misura del tasso legale vigente. Resta impregiudicata la possibilità di far valere ulteriori danni e/o ulteriori pretese o diritti. In caso di mora, l’acquirente sopporta il rischio di eventuali perdite valutarie subite da Radium rispetto al valore del credito in euro alla data di scadenza.
5.4 4 In caso di mora dell’acquirente con un credito, tutte le altre pretese verso l’acquirente possono essere dichiarate esigibili.
5.5 Radium ha il diritto di eseguire forniture ancora pendenti solo previo pagamento anticipato o prestazione di garanzia, qualora dopo la conclusione del contratto emergano circostanze idonee a ridurre in modo significativo l’affidabilità creditizia dell’acquirente e che mettano a rischio il pagamento dei crediti aperti. Se l’acquirente non ottempera alla richiesta di pagamento anticipato o garanzia entro un termine ragionevole fissato da Radium, Radium ha diritto di recedere dal contratto.
5.6 La compensazione con controcrediti dell’acquirente o la ritenzione di pagamenti per tali crediti è ammessa solo nella misura in cui i controcrediti siano incontestati, pronti per decisione o accertati con sentenza passata in giudicato oppure derivino dal medesimo rapporto contrattuale.
5.7 Radium è autorizzata a cedere a terzi i propri crediti presenti e futuri derivanti da forniture e prestazioni verso l’acquirente.
5.8 L’acquirente sostiene tutte le commissioni, i costi e le spese che sorgano per Radium o per un terzo cessionario in conseguenza o in relazione a un procedimento di recupero crediti riuscito contro l’acquirente al di fuori della Repubblica Federale di Germania.
6. Riserva di proprietà
6.1 Fino all’integrale soddisfacimento di tutte le pretese spettanti a Radium nell’ambito del rapporto commerciale in corso con l’acquirente, Radium si riserva la proprietà degli articoli consegnati. La proprietà passa all’acquirente solo quando Radium può disporre liberamente del prezzo di acquisto.
6.2 L’acquirente è autorizzato alla rivendita solo nell’ambito della normale attività commerciale e contro pagamento immediato o con riserva di proprietà. L’acquirente cede sin d’ora a Radium, a titolo di garanzia, i crediti spettanti all’acquirente nei confronti dei propri clienti derivanti dalla rivendita, inclusi i crediti di saldo risultanti dalla cessazione di un rapporto di conto corrente (Kontokorrent), nonché i diritti di recesso da tale conto corrente e di determinazione dei saldi.
6.3 Anche dopo la cessione, l’acquirente resta autorizzato a riscuotere il credito. Radium è tuttavia autorizzata a revocare tale autorizzazione e a riscuotere direttamente il credito qualora l’acquirente non adempia ai propri obblighi di pagamento o sia stata presentata istanza di apertura di una procedura d’insolvenza. In tali casi Radium può richiedere che l’acquirente comunichi a Radium i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l’incasso, consegni la documentazione pertinente e notifichi ai debitori (terzi) la cessione.
6.4 Qualora la proprietà della merce soggetta a riserva venga meno a seguito di lavorazione, mescolanza o unione con altri beni, l’acquirente trasferisce a Radium, a titolo di garanzia, la proprietà dei nuovi beni nella misura corrispondente al prezzo di vendita addebitato all’acquirente (inclusa l’eventuale IVA). L’acquirente custodisce gratuitamente tali beni per Radium. Se i prodotti Radium vengono venduti dall’acquirente insieme ad altre merci non appartenenti a Radium a un prezzo complessivo, la cessione avviene solo nella misura del valore della merce Radium fatturato da Radium. Lo stesso vale per l’estensione della cessione di un eventuale credito di conto corrente dell’acquirente verso il proprio cliente.
6.5 All’acquirente non è consentito costituire pegno sulla merce soggetta a riserva di proprietà né trasferirla a titolo di garanzia. L’acquirente è tenuto a comunicare immediatamente a Radium eventuali interventi di terzi sulla merce soggetta a riserva o sui crediti ceduti a Radium a titolo di garanzia. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare a Radium le spese giudiziali e stragiudiziali di un’azione ai sensi del § 771 ZPO, l’acquirente risponde della perdita subita da Radium.
6.6 Se l’acquirente è in mora nei pagamenti, Radium ha il diritto di recedere dal contratto e richiedere la restituzione della merce.
6.7 Radium si impegna a svincolare le garanzie nella misura in cui il loro valore realizzabile superi di oltre il 10% i crediti garantiti spettanti a Radium, restando tuttavia riservata a Radium la scelta di quali merci o crediti svincolare.
6.8 Se la riserva di proprietà non è efficace secondo la legge del luogo in cui si trova la merce, si considera concordata la garanzia equivalente prevista in tale ordinamento. Qualora per la costituzione sia necessaria la cooperazione dell’acquirente, questi è tenuto, su richiesta di Radium, ad adottare a proprie spese, nei limiti del ragionevole, tutte le misure necessarie alla costituzione e al mantenimento di tali diritti.
7. Garanzia
7.1 Radium garantisce che i prodotti corrispondono allo stato dell’arte e sono privi di difetti di fabbricazione e di materiale. I diritti di garanzia dell’acquirente sussistono solo se la merce presentava un difetto al momento del trasferimento del rischio.
7.2 Non costituiscono in particolare difetti:
a) il raggiungimento della normale durata di vita della merce entro il periodo di garanzia;
b) la normale usura o il normale deterioramento;
c) difetti o danni dovuti al fatto che la merce sia stata modificata, riparata o utilizzata in combinazione con prodotti o software dell’acquirente o di terzi senza il previo consenso espresso e scritto di Radium;
d) difetti o danni dovuti al fatto che la merce non sia stata installata, messa in servizio o utilizzata dall’acquirente o da terzi in conformità alle specifiche riportate nella relativa scheda tecnica e/o nelle relative istruzioni di installazione/uso, ovvero sia stata utilizzata in modo non conforme o improprio.
7.3 Le descrizioni dei prodotti di Radium non costituiscono garanzia di qualità (garanzia di caratteristiche).
7.4 La vendita di merce usata avviene con esclusione di qualsiasi garanzia.
7.5 DLa proposizione di reclami per vizi presuppone che l’acquirente esamini accuratamente la merce immediatamente dopo la consegna. I difetti evidenti, riconoscibili con un esame accurato immediato, devono essere contestati per iscritto a Radium senza indugio dopo la consegna. Gli altri difetti devono essere contestati per iscritto senza indugio dopo la loro scoperta. Qualora l’acquirente ometta l’esame regolare e tempestivo e/o la contestazione, la responsabilità per vizi di Radium è esclusa secondo le disposizioni di legge.
La merce contestata deve essere rispedita a Radium per la verifica. Se la verifica stabilisce che non sussiste alcun difetto e ciò era riconoscibile per l’acquirente, Radium è autorizzata a richiedere all’acquirente il rimborso dei costi e delle spese sostenute (in particolare costi di verifica e trasporto). Se la verifica stabilisce la presenza di difetti di fabbricazione o di materiale o di altro difetto, Radium, a propria scelta, fornirà una merce sostitutiva o emetterà una nota di credito pari al prezzo di acquisto. È ammessa la consegna sostitutiva di un prodotto diverso ma dello stesso tipo ed equivalente, che si considera ragionevolmente accettabile per l’acquirente. In caso di consegna sostitutiva, l’acquirente deve restituire a Radium il bene difettoso secondo le disposizioni di legge. Resta impregiudicato il diritto di Radium di rifiutare l’adempimento successivo alle condizioni previste dalla legge. Se l’adempimento successivo mediante consegna sostitutiva fallisce o non è ragionevolmente accettabile per l’acquirente, l’acquirente può recedere dal contratto o ridurre il corrispettivo. In caso di difetto di lieve entità non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso.
7.7 Pretese dell’acquirente per risarcimento danni o rimborso spese in relazione a un difetto sussistono solo alle condizioni del punto 9.
7.8 Il termine di prescrizione per pretese relative a difetti materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Restano impregiudicate le disposizioni legali sulla prescrizione ai sensi del § 438, comma 1, n. 1 e n. 2 BGB nonché del § 445b BGB, qualora l’ultimo contratto nella catena di fornitura sia una vendita di beni di consumo ai sensi del § 474 BGB. Restano inoltre impregiudicati i termini di prescrizione previsti dalla legge per pretese derivanti da lesione colposa di vita, corpo o salute, violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi, assunzione di una garanzia di qualità, occultamento doloso di un difetto o responsabilità inderogabile ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).
8. Diritti di terzi
8.1 Radium garantisce che la merce è libera da diritti di terzi nel luogo di produzione, nel luogo di consegna e nell’Unione Europea.
8.2 Qualora un terzo faccia valere nei confronti dell’acquirente pretese fondate sulla violazione di diritti di terzi derivante dalla merce, Radium risponde verso l’acquirente come segue:
8.2.1 Fatte salve le disposizioni dei punti 8.2.2 e 8.2.3, Radium, a propria scelta e a proprie spese,
a) procurerà all’acquirente, per la merce interessata, un diritto d’uso nella misura necessaria e ragionevole;
b) sostituirà la merce interessata o la modificherà in modo tale che il diritto non venga violato, pur mantenendo la merce in sostanza le caratteristiche funzionali e prestazionali concordate contrattualmente; oppure
c) rimborserà all’acquirente il prezzo di acquisto contro restituzione della merce interessata.
8.2.2 Le pretese dell’acquirente ai sensi del punto 8.2.1 sussistono solo se
a) ) l’acquirente informa immediatamente Radium per iscritto della rivendicazione o della minaccia di rivendicazione da parte del terzo;
b) tutte le misure di difesa giudiziali e stragiudiziali e le trattative transattive restano riservate a Radium o vengono condotte solo previo consenso scritto di Radium; e
c) l’acquirente mette immediatamente a disposizione di Radium tutte le informazioni necessarie e non soggette a riservatezza per la valutazione della situazione e la difesa dalle pretese, e presta a Radium un supporto adeguato.
8.2.3 Le pretese dell’acquirente ai sensi del punto 8.2.1 sono in particolare escluse se
a) la merce è stata prodotta secondo indicazioni o specifiche dell’acquirente e la violazione dei diritti deriva da tali indicazioni o specifiche;
b) dla violazione dei diritti è imputabile all’acquirente; oppure
c) la violazione dei diritti deriva da una modifica, riparazione o unione non consentita ai sensi del punto 7.2 c) o da un uso non conforme o improprio ai sensi del punto 7.2 d).
8.2.4 Ulteriori o diverse pretese o diritti nei confronti di Radium per un difetto di titolo sono esclusi, nella misura consentita dalla legge. Qualora Radium scelga l’alternativa di cui al punto 8.2.1 c), Radium è liberata dall’obbligo di consegna del prodotto interessato. Le pretese per difetti di titolo si prescrivono ai sensi del punto 7.8. Il punto 9 si applica nel caso di responsabilità di Radium ai sensi del presente punto 8.
9. Responsabilità
9.1 Radium risponde verso l’acquirente in caso di dolo e colpa grave, anche dei propri ausiliari, secondo le disposizioni di legge. Lo stesso vale per i danni causati per negligenza derivanti da lesione della vita, del corpo o della salute, nonché in caso di assunzione di una garanzia di qualità, occultamento doloso di un difetto o responsabilità inderogabile ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto.
9.2 Per danni materiali e patrimoniali causati per negligenza, Radium e i suoi ausiliari rispondono solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale, e comunque limitatamente ai danni prevedibili e tipici del contratto al momento della conclusione. In tali casi la responsabilità di Radium è limitata a un importo di 2 milioni di euro per singolo evento dannoso. Ciò non vale se, eccezionalmente, il danno prevedibile e tipico del contratto è superiore per il contratto concluso; in tal caso la responsabilità è limitata a tale importo superiore. Le disposizioni di cui sopra non comportano alcuna modifica dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente. Per obblighi contrattuali essenziali si intendono quelli la cui osservanza rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sui quali l’acquirente fa regolarmente affidamento e può fare affidamento.
9.3 È esclusa ogni ulteriore responsabilità di Radium, qualunque sia il fondamento giuridico; ciò vale in particolare per pretese di risarcimento danni e rimborso spese.
9.4 Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui al presente punto 9 si applicano nella stessa misura a favore degli organi, rappresentanti legali, dipendenti e altri ausiliari di Radium.
9.5 L’acquirente ridurrà il danno con ogni mezzo ragionevole e sosterrà Radium in modo adeguato in tutte le misure di mitigazione del danno.
10. Controllo delle esportazioni
10.1 In caso di trasferimento a terzi, in patria e all’estero, delle merci fornite da Radium (hardware e/o software e/o tecnologia nonché la relativa documentazione, indipendentemente dalla modalità di messa a disposizione) o delle prestazioni d’opera e servizi forniti da Radium (incluso qualsiasi supporto tecnico), l’acquirente è tenuto a rispettare le disposizioni applicabili del diritto nazionale e internazionale in materia di controllo (ri)esportazioni. In ogni caso deve osservare le norme di controllo (ri)esportazioni della Repubblica Federale di Germania, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America.
10.2 Qualora necessario per verifiche di controllo export, l’acquirente fornirà a Radium, su richiesta, senza indugio tutte le informazioni su destinatario finale, destinazione finale e scopo d’uso delle merci e/o prestazioni di Radium, nonché eventuali restrizioni di controllo export applicabili. L’acquirente manleva integralmente Radium da tutte le pretese avanzate da autorità o terzi nei confronti di Radium a causa della violazione da parte dell’acquirente degli obblighi di controllo export di cui sopra, e si impegna a risarcire tutti i danni e le spese sostenuti da Radium in tale contesto, salvo che l’acquirente non sia responsabile della violazione. Non ne deriva alcuna inversione dell’onere della prova.
10.3 L’adempimento contrattuale da parte di Radium è subordinato alla condizione che non sussistano ostacoli all’adempimento derivanti da disposizioni nazionali o internazionali del diritto del commercio estero, né da embarghi e/o altre sanzioni.
11. Proprietà di documenti/materiali di supporto
Radium si riserva la proprietà e/o i diritti d’autore su tutte le offerte, preventivi, disegni, immagini, cataloghi, brochure, modelli, campioni, utensili e altri documenti o materiali di supporto messi a disposizione dell’acquirente. L’acquirente è tenuto a mantenerli riservati e non è autorizzato, senza previo consenso scritto di Radium, a renderli accessibili a terzi non autorizzati o a riprodurli. Su richiesta, l’acquirente deve restituire immediatamente e integralmente tali beni a Radium.
12. Legge applicabile, foro competente
12.1 Il rapporto contrattuale tra Radium e l’acquirente e le presenti CGF sono disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di merci (CISG) e delle disposizioni di diritto internazionale privato.
12.2 Qualora l’acquirente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione al rapporto contrattuale tra Radium e l’acquirente o alle presenti CGF è Wipperfürth. Radium è tuttavia anche autorizzata a convenire in giudizio l’acquirente presso il foro generale di quest’ultimo. Restano impregiudicate le disposizioni imperative di legge sui fori esclusivi.
13. Forma testuale, nullità parziale
13.1 Qualora dichiarazioni o comunicazioni giuridicamente rilevanti ai sensi delle presenti CGF (sia unilaterali sia nell’ambito di accordi bilaterali) debbano essere effettuate per iscritto, è sufficiente, ai fini del rispetto della forma, una dichiarazione leggibile in forma testuale su un supporto durevole che indichi la persona del dichiarante (ad es. e‑mail o fax). Restano impregiudicate le prescrizioni legali sulla forma.
13.2 Qualora singole disposizioni delle presenti CGF siano o diventino totalmente o parzialmente invalide o inapplicabili, ciò non pregiudica la validità e l’applicabilità delle restanti disposizioni. Le parti sostituiranno la disposizione invalida o inapplicabile con una disposizione valida ed eseguibile che si avvicini il più possibile, dal punto di vista economico, a quella invalida o inapplicabile, salvo che un’interpretazione integrativa del contratto sia prioritaria o possibile. Lo stesso vale in caso di lacuna contrattuale.